ECCO PERCHE' E' ILLEGITTIMA LA TARSU SUI GARAGE

 

Lo sostengono, oltre alle associazioni dei consumatori, le Commissioni Tributarie di diverse città

Dopo l’abolizione dell’Ici sulla prima casa e le ripercussioni che la stessa ha prodotto, con evidenti minori entrate per i comuni, anziché pensare final­mente ad una politica più snella con meno sprechi, più produttiva e con meno burocrazia, i comuni si sono attrezzati diversamente, applicando a modo loro una vecchia norma resuscitata ad hoc per tassare pure i garage e i box auto, in attesa di farci pagare anche l’aria che respiriamo! Così sono piovute, pure sui contribuenti siracusani, centinaia di avvisi di accertamento (retroattivi di 5 anni) per il mancato versamento della Tarsu sugli spazi adibiti a garage per le auto. Gli avvisi contengono tra l’altro, oltre gli interessi e le spese per la notifica, anche la sanzione anno per anno sui cinque richiesti, con somme non indifferenti tanto più considerando l’infeli­ce periodo economico. La tassa sui rifiuti solidi urbani - meglio conosciuta come Tarsu - sui garage e i box auto presenta evidenti vizi di illegittimità e, pertanto, gli avvisi di accertamento irrogati sono impugnabili.

A sostenere questa tesi non sono oramai solo le associazioni dei consumatori e dei contribuenti, ma anche varie Commissioni tributarie tra cui quelle di Caltanissetta, Catania e Siracusa, che hanno seguito a ruota le già importan­ti pronunce di Parma e Livorno. Nel merito, secondo le ultime sentenze, mancherebbe del tutto il presup­posto “oggettivo” dell’imposizione fiscale, perché come esplicitamente di­sciplinato con il Decreto Legislativo 507/1993 (istitutivo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e, precisamente, all’art. 62 comma 2: “non possono essere soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabil­mente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabi­lità nel corso dell’anno (…)”.

Pertanto, sfuggono alla tassazione quei locali inidonei a produrre rifiuti poi­ché in essi la presenza umana è sporadica. Provare tutto ciò spetta comun­que al cittadino ricorrente. Già da tempo la Commissione tributaria di Parma ha definito i garage come “luoghi in cui non è dimostrato il collegamento con la vita familiare”, e Livorno ha definito i box come “rimessaggi temporanei di veicoli dove la presenza umana è fortemente limitata nel tempo strettamente necessario allo stanziamento dei propri mezzi di trasporto”. Ma che importa quale sia la ratio della normativa, che importa se la norma sarebbe risultata irragionevole: l’importante era recuperare quello che da una parte si restituiva (o si fingeva di ridare) con la cancellazione dell’Ici sulla prima casa, mettendo poi di nuovo le mani nelle tasche dei contribuenti tassando le pertinenze e, quindi, garage e box. In virtù di quanto sentenziato, i cittadini possono appellarsi alla Commissione Tributaria provinciale di via Amalfitania a Siracusa, sperando che i giudici, oltre ad annullare gli avvisi di accertamento, provvedano a condannare il Comune di Siracusa alle spese del giudizio, perché in caso contrario i con­tribuenti avrebbero comunque un danno (ossia le spese di difesa) per aver esercitato un loro diritto.

Stefano Elia

(Federconsumatori Siracusa)

 

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