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Lo sostengono,
oltre alle associazioni dei consumatori, le Commissioni
Tributarie di diverse città
Dopo
l’abolizione dell’Ici sulla prima casa e le ripercussioni che la
stessa ha prodotto, con evidenti minori entrate per i comuni,
anziché pensare finalmente ad una politica più snella con meno
sprechi, più produttiva e con meno burocrazia, i comuni si sono
attrezzati diversamente, applicando a modo loro una vecchia
norma resuscitata ad hoc per tassare pure i garage e i box auto,
in attesa di farci pagare anche l’aria che respiriamo! Così sono
piovute, pure sui contribuenti siracusani, centinaia di avvisi
di accertamento (retroattivi di 5 anni) per il mancato
versamento della Tarsu sugli spazi adibiti a garage per le auto.
Gli avvisi contengono tra l’altro, oltre gli interessi e le
spese per la notifica, anche la sanzione anno per anno sui
cinque richiesti, con somme non indifferenti tanto più
considerando l’infelice periodo economico. La tassa sui rifiuti
solidi urbani - meglio conosciuta come Tarsu - sui garage e i
box auto presenta evidenti vizi di illegittimità e, pertanto,
gli avvisi di accertamento irrogati sono impugnabili.
A sostenere
questa tesi non sono oramai solo le associazioni dei consumatori
e dei contribuenti, ma anche varie Commissioni tributarie tra
cui quelle di Caltanissetta, Catania e Siracusa, che hanno
seguito a ruota le già importanti pronunce di Parma e Livorno.
Nel merito, secondo le ultime sentenze, mancherebbe del tutto il
presupposto “oggettivo” dell’imposizione fiscale, perché come
esplicitamente disciplinato con il Decreto Legislativo 507/1993
(istitutivo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani) e, precisamente, all’art. 62 comma 2: “non possono
essere soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono
produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui
sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno (…)”.
Pertanto,
sfuggono alla tassazione quei locali inidonei a produrre rifiuti
poiché in essi la presenza umana è sporadica. Provare tutto ciò
spetta comunque al cittadino ricorrente. Già da tempo la
Commissione tributaria di Parma ha definito i garage come “luoghi
in cui non è dimostrato il collegamento con la vita familiare”,
e Livorno ha definito i box come “rimessaggi temporanei di
veicoli dove la presenza umana è fortemente limitata nel tempo
strettamente necessario allo stanziamento dei propri mezzi di
trasporto”. Ma che importa quale sia la ratio della
normativa, che importa se la norma sarebbe risultata
irragionevole: l’importante era recuperare quello che da una
parte si restituiva (o si fingeva di ridare) con la
cancellazione dell’Ici sulla prima casa, mettendo poi di nuovo
le mani nelle tasche dei contribuenti tassando le pertinenze e,
quindi, garage e box. In virtù di quanto sentenziato, i
cittadini possono appellarsi alla Commissione Tributaria
provinciale di via Amalfitania a Siracusa, sperando che i
giudici, oltre ad annullare gli avvisi di accertamento,
provvedano a condannare il Comune di Siracusa alle spese del
giudizio, perché in caso contrario i contribuenti avrebbero
comunque un danno (ossia le spese di difesa) per aver esercitato
un loro diritto.
Stefano Elia
(Federconsumatori
Siracusa)
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